Revisione dell'auto


La revisione periodica oltre ad essere un obbligo, rappresenta un’occasione importante per verificare lo stato del tuo mezzo di trasporto. Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza (articolo 79). Per questo devono essere sottoposti a revisione periodica che accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza e il mantenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge (articolo 80).


La revisione va effettuata entro 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni per:


  • Autovetture e autocaravan
  • Motoveicoli e ciclomotori
  • Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate
  • Autoveicoli per trasporto promiscuo

    La revisione va effettuata ogni anno per:


  • Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente
  • Taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente
  • Autoambulanze
  • Autoveicoli destinati al trasporto di cose e rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
  • Veicoli atipici (es. auto elettriche leggere)

    Il termine per la prima revisione è dato dall’anno di prima immatricolazione e dal mese di rilascio della carta di circolazione.
    Il termine per le revisioni successive è dato dal mese della precedente revisione.


    Se si viene fermati con la revisione scaduta, è prevista una multa da 155 a 624 euro, che raddoppia se si è recidivi. Se si viene fermati in autostrada, oltre alla multa, c’è il fermo amministrativo del mezzo. In tutti i casi viene inoltre ritirato il libretto di circolazione, che viene restituito solo dopo aver superato la revisione presso gli uffici del Dtt (i veicoli con libretto di circolazione sequestrato non possono fare la revisione in un’officina privata).
    Inoltre, il veicolo non revisionato non è coperto dall’assicurazione. In caso di incidente con danni a terzi, quindi, la compagnia assicuratrice si può rivalere sull’assicurato che deve pagare personalmente il risarcimento.




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